F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 69/AA del 21/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TICALI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonino TICALI avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONINO TICALI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e in relazione all’art. 17, commi 4 e 6, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento della quota annuale 2016/2017, e per avere svolto l’attività di allenatore per la società ASD MISILMERI (ora SA.GI Misilmeri ASD) nella stagione sportiva 2016/2017 pur non essendo, regolarmente tesserato per la medesima società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino TICALI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonino TICALI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.