F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 71/AA del 24/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: QUAINI – AC CAVRIANPONTI ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1288 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Renato QUAINI e della società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RENATO QUAINI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., in relazione all'art. 43, comma 5, delle N.O.I.F., per aver omesso di inviare alla F.I.G.C. il certificato di non idoneità all'attività sportiva agonistica del Calciatore SERPELLINI Andrea;

 

A.C. CAVRIANPONTI A.S.D., per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renato QUAINI, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 14 giorni di inibizione per il Sig. Renato QUAINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C. CAVRIANPONTI A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it