F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 72/AA del 26/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BLASI – MAUTONE – GRECO – ASD ATLETICO PISCIOTTA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio DI BLASI, Giovanni MAUTONE, Stefano GRECO e della società A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA avente ad oggetto la seguente condotta:
SERGIO DI BLASI, in qualità di Presidente della società ASD Atletico Pisciotta, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 45 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Stefano Greco, nella gara Atletico Pisciotta – New Massa del 08.03.2015;
GIOVANNI MAUTONE, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società ASD Atletico Pisciotta, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Atletico Pisciotta in occasione della gara Atletico Pisciotta – New Massa del 08.03.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Stefano Greco;
STEFANO GRECO, in qualità di calciatore schierato per la società ASD Atletico Pisciotta all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39, 43 e 45 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Atletico Pisciotta – New Massa del 08.03.2015, nelle file della società ASD Atletico Pisciotta, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio DI BLASI, in proprio e in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA, Giovanni MAUTONE e Stefano GRECO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig.
Sergio DI BLASI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MAUTONE, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Stefano GRECO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.