F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 73/AA del 26/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOEMIO – CICATIELLO – LIETO – ACD ARENACCIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Santo BOEMIO, Angelo CICATIELLO, Antonio LIETO e della società A.C.D. ARENACCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SANTO BOEMIO, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.C.D. ARENACCIA - VIRTUS VESUVIO del 15/11/2014, valevole per il Campionato Esordienti Provinciali Girone B, nelle file della società A.C.D. ARENACCIA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANGELO CICATIELLO, Presidente della A.C.D. ARENACCIA all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOEMIO SANTO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.C.D. ARENACCIA - VIRTUS VESUVIO del 15/11/2014, valevole per il Campionato Esordienti Provinciali Girone B;

 

ANTONIO LIETO, Dirigente Accompagnatore della soc. A.C.D. ARENACCIA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. ARENACCIA, in occasione della gara

A.C.D. ARENACCIA - VIRTUS VESUVIO del 15/11/2014, valevole per il Campionato Esordienti Provinciali Girone B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore BOEMIO SANTO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.C.D. ARENACCIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sig.ri Santo BOEMIO, Angelo CICATIELLO, Antonio LIETO e dalla Società

A.C.D. ARENACCIA, tramite il dirigente Ciro Galiero munito di procura speciale;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

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vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Santo BOEMIO, 2 mesi di inibizione per il sig. Angelo CICATIELLO, 2 mesi di inibizione per il sig. Antonio LIETO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.C.D. ARENACCIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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