F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 74/AA del 26/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIODATO – FARIAS – ASD SAMBUCETO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1332 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato DIODATO, Edmondo FARIAS e della società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RENATO  DIODATO,  all’epoca  dei fatti Presidente  e  legale  rappresentante  della

A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 27, 34, 40, lett. C), Ca) e Cb) del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 25, 33 e 39 lett. D), Da) Db) del predetto Regolamento, come da

C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto affidato e, comunque, per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2017/2018, al signor Edmondo Farias il ruolo di allenatore della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO sia della squadra partecipante al Campionato Juniores d’Elite - Girone B organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo in assenza di tesseramento sino al 9 gennaio 2018 - data dell’intervenuta regolarizzazione della posizione da parte del Settore Tecnico quale allenatore di “Squadre Minori”- sia della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo in assenza della prescritta abilitazione per tale campionato, e per avere ciò nonostante consentito o, comunque, non impedito che il predetto figurasse, in veste di allenatore, nelle distinte delle gare disputate da entrambe le squadre;

 

EDMONDO FARIAS, in qualità di allenatore dilettante, tesserato, a decorrere dal 9 gennaio 2018, quale allenatore delle “Squadre Minori” per la A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F., nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per avere assunto, nel corso della stagione 2017/2018, per conto della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores d’Elite - Girone B, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, in assenza di tesseramento fino al 9 gennaio 2018 - data dell’intervenuta regolarizzazione della posizione da parte del Settore Tecnico quale allenatore di “Squadre Minori” - come, peraltro, risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, nella distinta di gara; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 27 e 40 lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. artt. 25 e 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C.

n. 69 del 13 giugno 2018), per avere assunto, nella medesima stagione, sempre per conto della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza, organizzato  dal  Comitato Regionale Abruzzo, in assenza della prescritta abilitazione per tale campionato, come, peraltro, risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, nella distinta di gara;

 

A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Aurelio DE VINCENTIIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, Renato DIODATO ed Edmondo FARIAS;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Renato DIODATO, 6 mesi di squalifica per il Sig. Edmondo FARIAS e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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