F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 75/AA del 26/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SOLLO – ASD ATLETICO PORTICI 2009

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 445 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Carlo SOLLO, e della società A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CARLO SOLLO, Presidente della soc. ASD Atletico Portici 2009, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito, nella gara Atletico Portici 2009 – Sporting Vesuvio del 22.11.2014;

 

A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal sig. Carlo SOLLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Carlo SOLLO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società

A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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