F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 75/AA del 28/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: F.C. SPINEA 1966 S.S. D.A.R.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pfi 17/18 adottato nei confronti della società S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate, in occasione della gara A.S.D. PRO VENEZIA - S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966 del 5/02/2017, al tesserato della società S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966, Sig. Alessandro LEVAK, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario SCOPECE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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