F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 77/AA del 28/09/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANTELLI – PRESSATO – AMMENDOLA – SSDARL MEZZOLARA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1340 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giancarlo CANTELLI, Luigi PRESSATO, Alfonso AMMENDOLA e della società SSDARL MEZZOLARA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANCARLO CANTELLI, in qualità di Presidente della società SSD ARL MEZZOLARA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione agli artt. 10, comma 2, stesso codice, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Luca ODORICI e Modou DIBBA e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandoli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del calciatore Luca ODORICI, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare valevoli per il Campionato Juniores Nazionali: Mezzolara – Ambrosiana del 18/11/2017, Virtus Vecomp - Mezzolara del 25/11/2017, Mezzolara – Rimini del 02/12/2017, Mezzolara – Imolese del 09/12/2017, Legnago - Mezzolara del 16/12/2017, Lentigione Calcio - Mezzolara del 20/01/2018, Mezzolara – Castelvetro del 10/02/2018, Este - Mezzolara del 17/02/2018 e Mezzolara - Correggese del 17/03/2018 e l’utilizzo del calciatore Modou DIBBA nel corso delle gare valevoli per il Campionato Juniores Nazionali: gare Mezzolara – Virtus Vecomp del 30/03/208, Rimini - Mezzolara del 07/04/2018, Imolese - Mezzolara del 14/04/2018;

 

LUIGI PRESSATO, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSD ARL MEZZOLARA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle gare: Mezzolara – Ambrosiana del 18/11/2017, Virtus Vecomp - Mezzolara del 25/11/2017, Mezzolara – Rimini del 02/12/2017, Mezzolara – Imolese del 09/12/2017, Legnago – Mezzolara del 16/12/2017, Lentigione Calcio - Mezzolara del 20/01/2018, Mezzolara – Castelvetro del 10/02/2018, Este - Mezzolara del 17/02/2018 , Mezzolara- Correggese del 17/03/2018, Mezzolara – Virtus Vecomp del 30/03/208 e Rimini - Mezzolara del 07/04/2018, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Luca ODORICI (9 incontri) e Dibba MODOU (3 incontri); nonché per aver sottoscritto le relative distinte di gara, consegnate ai Direttori di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento dei citati calciatori e consentendo quindi la loro partecipazione alla gara nonostante questi non si fossero sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fossero privi di specifica copertura assicurativa;

 

ALFONSO AMMENDOLA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSD ARL MEZZOLARA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della gara Imolese - Mezzolara del 14/04/2018, valevole per il Campionato Juniores Nazionali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Dibba MODOU; nonché per aver sottoscritto la relativa distinta di gara, consegnata al Direttore di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara

nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;

 

SSDARL MEZZOLARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.  4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giancarlo CANTELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società SSDARL MEZZOLARA, Luigi PRESSATO e Alfonso AMMENDOLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo CANTELLI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi PRESSATO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Alfonso AMMENDOLA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e di 5 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 18/19 per la società SSDARL MEZZOLARA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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