F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 79/AA del 01/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MENEGHINI – PAOLAZZI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola MENEGHINI e Tiziano PAOLAZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NICOLA MENEGHINI, in qualità di dirigente accompagnatore della Asd Rotal Futsal Rovereto nella stagione sportiva 2017/2018, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 1, delle N.O.I.F., in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n° 1 stagione 2017/2018, punto 14, lettera C, pubblicato il 01/07/2017, per aver assunto senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della Asd Rotal Futsal Rovereto, partecipante al campionato di C1, il tutto in assenza della qualifica di allenatore di calcio a 5 e della iscrizione nei ruoli ufficiali dei tecnici;

 

TIZIANO PAOLAZZI, iscritto nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di allenatore di calcio a 5, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, per avere assunto, solo formalmente, nella stagione 2017/2018 la conduzione tecnica della prima squadra della società Asd Futsal Fiemme, consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra nella categoria di appartenenza;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola MENEGHINI e Tiziano PAOLAZZI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola MENEGHINI e di 2 mesi di squalifica per il Sig. Tiziano PAOLAZZI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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