F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 03/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GASPERINI – BARATTINI – ASD JUNIOR SPORT PIETRASANTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo GASPERINI, Roberto BARATTINI e della società A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO GASPERINI, in qualità di Presidente dell’A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 21, commi 1 e 4, 22 e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver assunto la qualifica di Dirigente dell’A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA, sebbene fosse ancora tesserato (Responsabile del Settore Giovanile Scolastico) della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911; nonché in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore giovanile Scolastico (così come sostituito integralmente dall’art. 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) ed all’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale n°1, Stagione Sportiva 2016/2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I,.G.C., per aver organizzato, presso il Centro Sportivo Taddei di Pietrasanta (LU), nei giorni 6.6.2017, 8.6.2017, 13.6.2017 e 15.6.2017 un provino/raduno di giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni e senza la necessaria preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

 

ROBERTO BARATTINI, in qualità di Vicepresidente dell’A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 21, commi 1 e 4, 22 e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver assunto la qualifica di Dirigente dell’A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA, sebbene fosse ancora tesserato (allenatore) della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911; nonché in violazione all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore giovanile Scolastico (così come sostituito integralmente dall’art. 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) ed all’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale n°1, Stagione Sportiva 2016/2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per aver organizzato, presso il Centro Sportivo Taddei di Pietrasanta (LU), nei giorni 6.6.2017, 8.6.2017, 13.6.2017 e 15.6.2017 un provino/raduno di giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni e senza la necessaria preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

 

A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo GASPERINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA, e Roberto BARATTINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Massimo GASPERINI, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Roberto BARATTINI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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