F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 83/AA del 05/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARDELLINI – RICCIARDI – GRANDETTI -BERTOLI – BERTOLINI – BATTISTINI – TRASATTI – GRASSI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1272 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio CARDELLINI, Claudio RICCIARDI, Nicola GRANDETTI, Idilio BERTOLI, Giuliano BERTOLINI, Davide BATTISTINI, Cristiano TRASATTI, Cristian GRASSI, Marco PASQUALI e della società A.S.D. FIVIZZANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO CARDELLINI, in qualità di Presidente della A.S.D. Fivizzanese nella stagione 2017/2018, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 44, comma 1, della LND, in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto14/C, pubblicato il 01/07/2017, per avere permesso e consentito al Signor Grandetti Nicola di svolgere attività tecnica nel corso della stagione sportiva 2017/2018, a favore della prima squadra, partecipante al campionato di 2^ Categoria, Girone A, sia nel corso delle gare ufficiali, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento (iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico o possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante);

 

CLAUDIO RICCIARDI, in qualità di Presidente della A.S.D. Fivizzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 44, comma 1, della LND, in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per avere permesso e consentito al Signor Grandetti Nicola di svolgere attività tecnica nel corso della stagione sportiva 2016/2017, a favore della prima squadra, partecipante al campionato di 2^ Categoria, Girone A, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento (iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico o possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante);

 

NICOLA GRANDETTI, in qualità di dirigente della A.S.D. Fivizzanese nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, per aver assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Fivizzanese, in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparendo in tale qualità in 36 distinte gara, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 44, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in relazione ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017;

 

IDILIO BERTOLI, in qualità di allenatore di base, in violazione dell’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 38, comma 1 (oggi trasfuso nell’art. 37, comma 1, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018), del Regolamento per il Settore Tecnico, in riferimento ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017, per avere consentito ed accettato, pur tesserato nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 come responsabile tecnico della A.S.D. Fivizzanese, partecipante al campionato di 2^ Categoria, che il Signor Grandetti Nicola, dirigente accompagnatore della medesima società, svolgesse in suo luogo attività tecnica, sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori in campo, che in occasione degli allenamenti, pur consapevole che lo stesso non ne avesse la titolarità in mancanza dei necessari requisiti richiesti dalla normativa federale (iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico o possesso del titolo abilitativo di “ allenatore dilettante”);

 

GIULIANO BERTOLINI, in qualità di dirigente della A.S.D. Fivizzanese, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, 61, comma 1, delle N.O.I.F. e 44, comma 1, del Regolamento della LND, in relazione ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017, per avere, nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, autorizzato o comunque, acconsentito all'inserimento del suo nominativo  nelle distinte di gara: Ricortola  –  A.S.D. Fivizzanese del 18/09/2016, A.S.D. Fivizzanese – A.S.D. Palleronese del 04/12/2016 e A.S.D. Fivizzanese – A.S.D. Torrelaghese del 22/04/2018, quale allenatore della A.S.D. Fivizzanese, in assenza delle necessarie abilitazioni previste per tale funzione; nonché per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Fivizzanese, sei distinte gara relative agli incontri della A.S.D. Fivizzanese valevoli per il campionato di seconda categoria, Girone A, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle indicate gare, in cui veniva inserito, quale allenatore il nominativo del Signor Grandetti Nicola, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

DAVIDE BATTISTINI, in qualità di Dirigente della A.S.D. Fivizzanese, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, 61, comma 1, delle N.O.I.F. e 44, comma 1, del Regolamento della LND, in relazione ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017, per avere, nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, autorizzato o comunque, acconsentito all'inserimento del suo nominativo nella distinta di gara: Atletico Forte dei Marmi – A.S.D. Fivizzanese del 13/05/2018, quale allenatore della A.S.D. Fivizzanese, in assenza delle necessarie abilitazioni previste per tale funzione; nonché per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Fivizzanese, le distinte gara relative agli incontri del 08/01/2017 e 22/01/2017 della A.S.D. Fivizzanese valevoli per il campionato di 2^ Categoria, girone A, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle indicate gare, in cui veniva inserito, quale allenatore il nominativo del Signor Grandetti Nicola, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

CRISTIANO TRASATTI, in qualità di dirigente della A.S.D. Fivizzanese nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., nonché all’art. 44 del regolamento della LND in relazione ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Fivizzanese 19 distinte gara relative agli incontri valevoli per il campionato di 2^ Categoria, Girone A, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare, in cui venivano inseriti, quali allenatori, i nominativi dei Signori Grandetti Nicola (18 volte) e Battistini Davide (1 volta), sottoscrivendo  le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tali nominativi fossero qualificati e abilitati per tale funzione, malgrado, invece, i medesimi, non ne avessero titolo, in quanto sprovvisti della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

CRISTIAN GRASSI, in qualità di dirigente della A.S.D. Fivizzanese nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., nonché all’art. 44 del regolamento della LND, in relazione ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017 per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Fivizzanese, 6 distinte gara relative agli incontri valevoli per il campionato di 2^ Categoria, Girone A, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare, in cui veniva inserito, quale allenatore, il nominativo del Signor Grandetti Nicola, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

MARCO PASQUALI, in qualità di dirigente della A.S.D. Fivizzanese nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 23, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., nonché all’art. 44 del regolamento della LND, in relazione ai Comunicati Ufficiali della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016 e n° 1, punto 14/ C, pubblicato il 01/07/2017, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Fivizzanese, 3 distinte di gara relative agli incontri valevoli per il campionato di 2^ Categoria, Girone A, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare, in cui veniva inserito, quale allenatore, il nominativo del Signor Grandetti Nicola, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

A.S.D. FIVIZZANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sig.ri Maurizio CARDELLINI, in proprio e in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FIVIZZANESE, Claudio  RICCIARDI, Nicola GRANDETTI, Idilio BERTOLI, Giuliano BERTOLINI, Davide BATTISTINI, Cristiano TRASATTI, Cristian GRASSI e Marco PASQUALI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio CARDELLINI, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Claudio RICCIARDI, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Nicola GRANDETTI, di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Idilio BERTOLI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuliano BERTOLINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Davide BATTISTINI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cristiano TRASATTI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Cristian GRASSI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Marco PASQUALI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. FIVIZZANESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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