F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 85/AA del 08/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CALCE-MOLLICHELLI-MOSCATIELLO-VAIRANO-MASCIA-ASD ATLETIK-ASD AURORA CAPRIATESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 973 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco CALCE,   Nicola   MOLLICHELLI,   Massimo   MOSCATIELLO,   Ermanno   VAIRANO, Valentino  MASCIA,  della  società  A.S.D.  ATLETIK  MIGNANO  e  della  società  A.S.D. AURORA CAPRIATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO CALCE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito al tecnico FRANZESE Benedetto di svolgere nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato per la stessa società (tesseramento perfezionato presso il Settore Tecnico soltanto il 06.02.2017);

 

NICOLA MOLLICHELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. ed a quanto previsto dall’art. 40, lettera D del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 39, lettera E, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 44, del Regolamento L.N.D, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico MOSCATIELLO Massimo di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE, partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società; nonché per aver consentito e comunque non impedito al sig. MARCACCIO Angelo persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, stagione sportiva 2016/2017;

 

MASSIMO MOSCATIELLO, allenatore dilettante di terza categoria, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, l'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 23, comma 2 delle N.O.I.F. in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D AURORA CAPRIATESE partecipante al campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;

 

ERMANNO VAIRANO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, lettera D del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 39, lettera E del Regolamento del Settore Tecnico per aver  svolto  di  fatto  l’attività  di  allenatore  della  prima  squadra  della  società POLISPORTIVA CHIAUCI partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone B, CR Molise, stagione sportiva 2016/2017, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

 

VALENTINO MASCIA, in qualità di allenatore di base, in violazione dell’art. 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ora trasfuso nell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 23, comma 2 delle N.O.I.F., in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. GRUPPO GSM partecipante al campionato di Prima Categoria, girone C, CR Molise, senza ancora essere regolarmente tesserato per la stessa società in quanto il tesseramento è stato perfezionato presso il Settore Tecnico Figc soltanto il 10.04.2017;

 

A.S.D. ATLETIK MIGNANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. AURORA CAPRIATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco CALCE, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO, Nicola MOLLICHELLI, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE, Massimo MOSCATIELLO, Ermanno VAIRANO e Valentino MASCIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco CALCE, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola MOLLICHELLI, di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Massimo MOSCATIELLO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Ermanno VAIRANO, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Valentino MASCIA, di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETIK MIGNANO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. AURORA CAPRIATESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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