F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 86/AA del 08/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLOSTA – ASD LA BIELLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 907 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vittorio BELLOSTA e della società A.S.D. LA BIELLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VITTORIO BELLOSTA, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della A.S.D. La Biellese, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità ex art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed art. 48, comma 3, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito che nella gara Chisola - la Biellese del 9.11.2017, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza del C.R. Piemonte, non venisse schierata dalla A.S.D. La Biellese la migliore formazione possibile, bensì una formazione composta, quanto meno in larga parte, da giocatori della squadra Juniores e diretta dal relativo tecnico, Sig. Enrico Rossi;

 

A.S.D. LA BIELLESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio BELLOSTA e dal Sig. Michele Riccelli, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LA BIELLESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio BELLOSTA e di € 867,00 (ottocentosessantasette/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) già versati, per la società A.S.D. LA BIELLESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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