F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 89/AA del 09/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIEDEPALUMBO – PANARIELLO – AP TURRIS CALCIO ASD – Proc.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1356 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO, Giuseppe PANARIELLO e della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO) avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all’epoca dei fatti Commissario Straordinario della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, per aver prodotto e utilizzato, in occasione della presentazione del ricorso della propria società al T.F.N., Sezione Vertenze Economiche, avverso una decisione della CAE relativa al calciatore Antonio MORELLA, documentazione recante una sottoscrizione apocrifa e comunque per mancata diligenza nella verifica dell’autenticità della stessa peraltro priva della firma del Presidente della Società;

 

GIUSEPPE PANARIELLO, all’epoca dei fatti Segretario della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, per aver permesso la produzione e l’utilizzo, in occasione della presentazione del ricorso della propria società al T.F.N., Sezione Vertenze Economiche, avverso una decisione della CAE relativa al calciatore Antonio MORELLA, di documentazione recante una sottoscrizione apocrifa e comunque per mancata diligenza nella verifica dell’autenticità della stessa peraltro priva della firma del Presidente della Società;

 

AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TURRIS CALCIO e Giuseppe PANARIELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it