F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 15/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ESPOSITO – CICATIELLO – ACD ARENACCIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo CICATIELLO, Ciro ESPOSITO e della società A.C.D. ARENACCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANGELO CICATIELLO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. ARENACCIA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Simone Giuliano e di sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nella gara A.C.D. ARENACCIA – SQ.B REAL CESAREA del 5/12/16, valevole per il Campionato provinciale esordienti – Napoli – Campania;

 

CIRO ESPOSITO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.C.D. ARENACCIA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. ARENACCIA in occasione della gara A.C.D. ARENACCIA – SQ.B REAL CESAREA del 5/12/16 valevole per il Campionato provinciale esordienti – Napoli – Campania, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Simone Giuliano, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.C.D. ARENACCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ciro GALIERO, in qualità di Vice Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. ARENACCIA, Angelo CICATIELLO e Ciro ESPOSITO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Angelo CICATIELLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Ciro ESPOSITO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.C.D. ARENACCIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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