F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 96/AA del 25/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RACCUGLIA – TALAMO – CS NEAPOLIS

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1068 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Concetta RACCUGLIA, Rosario TALAMO e della società C.S. NEAPOLIS avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CONCETTA RACCUGLIA, all’epoca dei fatti Presidente della società C.S. NEAPOLIS, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MAZICEMI MARCO, consentendone così l’utilizzazione nella gara C.S. NEAPOLIS – A.S.D. VOLLA del 19.12.2016, valida per il campionato Juniores regionale, per la stagione sportiva 2016/2017, e conseguenzialmente omettendo, così, di sottoporre detto calciatore agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

 

ROSARIO TALAMO, all’epoca dei fatti Dirigente della società C.S. NEAPOLIS, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara C.S. NEAPOLIS – VIRTUS VOLLA del 19.12.2016, valevole per il campionato di juniores regionale, per la stagione sportiva 2016-2017, sottoscrivendo la relativa distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore MAZICEMI MARCO, senza che lo stesso si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza che si fosse dotato di specifica copertura assicurativa;

 

C.S. NEAPOLIS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Concetta RACCUGLIA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società C.S. NEAPOLIS e Rosario TALAMO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per la Sig.ra Concetta RACCUGLIA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Rosario TALAMO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società C.S. NEAPOLIS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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