F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 97/AA del 30/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARBUTI-PANICUCCI-CATTANI-PRATALI-BARSOTTI-SANSISTO PISA OVEST

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1314 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio BARBUTI, Andrea PANICUCCI, Stefano CATTANI, Fabio PRATALI, Fabio BARSOTTI e della società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO BARBUTI, Presidente della società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, nella Stagione Sportiva 2017/2018, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Bertoni Luca e Panicucci Andrea a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi (in ragione delle loro singole partecipazioni) nel corso delle gare: S. Giuliano Terme - San Sisto Pisa Ovest del 23/09/2017; San Sisto Pisa Ovest – Fulgor Madia del 30/09/2017; San Macario - San Sisto Pisa Ovest del 07/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Fornacette del 14/10/2017; San Filippo - San Sisto Pisa Ovest del 21/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Golla 2004 del 28/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Sporting del 04/11/2017; Giovanile Sextum - San Sisto Pisa Ovest del 11/11/2017; San Sisto Pisa Ovest - Piave Fosciana del 18/11/2017; Us Vorno - San Sisto Pisa Ovest del 25/11/2017; San Sisto Pisa Ovest - Corsagna del 02/12/2017 e Ponte a Morano - San Sisto Pisa Ovest del 09/12/2017, tutte valevoli per il Campionato Juniores Provinciale; nonché per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara San Sisto Pisa Ovest – Piave Fosciana del 18/11/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Bertoni Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;

 

ANDREA PANICUCCI, calciatore tesserato con la società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST a far data dal 23/10/2017, nella Stagione Sportiva 2017/2018, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: San Sisto Pisa Ovest - Fulgor Madia del 30/09/2017; San Macario - San Sisto Pisa Ovest del 07/10/2017; San Sisto Pisa Ovest – Fornacette del 14/10/2017; San Filippo - San Sisto Pisa Ovest del 21/10/2017, valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, nelle file della Società G.S.D SAN SISTO PISA OVEST, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

STEFANO CATTANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: S. Giuliano Terme - San Sisto Pisa Ovest del 23/09/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Bertoni Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FABIO PRATALI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: San Sisto Pisa Ovest - Fulgor Madia del 30/09/2017; San Macario - San Sisto Pisa Ovest del 07/10/2017; San Filippo - San Sisto Pisa Ovest del 21/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Golla 2004 del 28/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Sporting del 04/11/2017; Giovanile Sextum - San Sisto Pisa Ovest del 11/11/2017 e Ponte a Morano - San Sisto Pisa Ovest del 09/12/2017, valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Panicucci Andrea (limitatamente agli incontri del 30/09/2017, 07/10/2017 e 21/10/2017) e Bertoni Luca, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi, consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

FABIO BARSOTTI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: Us Vorno - San Sisto Pisa Ovest del 25/11/2017 e San Sisto Pisa Ovest – Corsagna del 02/12/2017, valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Bertoni Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio BARBUTI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, Andrea PANICUCCI, Stefano CATTANI, Fabio PRATALI e Fabio BARSOTTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio BARBUTI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Andrea PANICUCCI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Stefano CATTANI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Fabio PRATALI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Fabio BARSOTTI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019 del Campionato Juniores per la società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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