F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 99/AA del 30/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CESARANO – SSD SPORTING SEANO 1948

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1277 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Stefano CESARANO e della società S.S.D. SPORTING SEANO 1948 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO CESARANO, Presidente della società S.S.D. SPORTING SEANO 1948, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di assumere ogni più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad impedire che tal sig. Vannucci Erio, soggetto non tesserato, ma collaboratore esterno della società, presente in tribuna, in occasione della gara di finale di Coppa Provinciale di 3^ Categoria, A.S.D. Montepiano – S.S.D. Sporting Seano 1948 del 14/3/2018, si rivolgesse, durante l’incontro, nei confronti dell’avv. Massimo Taiti, vice Presidente del C.R. Toscana con toni minacciosi ed offensivi; nonché per non aver impedito che il Sig. Vannucci Erio sottraesse con violenza dalle mani del Sig. Maurizio Falco, Delegato Provinciale, il trofeo per la seconda classificata, gettandolo in un cestino di rifiuti, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità, in via autonoma ed in relazione a quanto contestato al predetto Sig. Vannucci Erio;

 

S.S.D. SPORTING SEANO 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate al Sig. Stefano CESARANO in violazione dell’art 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano CESARANO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. SPORTING SEANO 1948;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Stefano CESARANO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. SPORTING SEANO 1948;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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