F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 132/AA del 07/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAZZAMUTO – ASD PATERNO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 150 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gaetano Ivan MAZZAMUTO e della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GAETANO IVAN MAZZAMUTO, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. PATERNÒ CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., per aver provveduto a sottoscrivere ed inoltrare alla L.N.D., nell’interesse della società A.S.D. Paternò Calcio, la richiesta di tesseramento del calciatore Martin Blanco (nato il 2.06.1991) redatta su modulo fornito dalla F.I.G.C., con firma apocrifa del predetto calciatore;

 

A.S.D. PATERNÒ CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano Ivan MAZZAMUTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Gaetano Ivan MAZZAMUTO e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. PATERNÒ CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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