F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 07/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COLOMBO – SS MONZA 1912 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Nicola Claudio COLOMBO e della società S.S. MONZA 1912 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NICOLA CLAUDIO COLOMBO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S. MONZA 1912 SRL, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto “Brianteo” di Monza;

 

S.S. MONZA 1912 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola Claudio COLOMBO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. MONZA 1912 SRL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola Claudio COLOMBO e di € 6.667,00 (seimila seicento sessantasette/00) di ammenda per  la società S.S. MONZA 1912 SRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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