F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 23/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RUSSO – KICK OFF Calcio A5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Riccardo RUSSO e della società KICK OFF C5 Femminile avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RICCARDO RUSSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Kick Off C5 Femminile, in violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.07.2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti;

 

KICK OFF C5 FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Riccardo RUSSO era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo RUSSO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società KICK OFF C5 Femminile;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo RUSSO e di € 133,00 (cento trentatre/00) di ammenda per la società KICK OFF C5 FEMMINILE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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