F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 24/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FACCO – ASD UNION CAMPOSANMARTINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco FACCO e della società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO FACCO, calciatore tesserato per la società ASD UNION CAMPOSANMARTINO, per avere, al termine della gara ASD Albignasego Calcio - ASD Union Camposanmartino, valevole per il Campionato “Allievi Regionali”, disputatasi ad Albignasego in data 29.03.2018, aggredito il calciatore dell’ASD ALBIGNASEGO CALCIO, SCARABELLO Matteo, colpendolo con un pugno al volto, cagionando a quest’ultimo una “contusione dello  zigomo  e dell’orbita destra, nonché un ematoma palpebrale destro”, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio tesserato FACCO Francesco, ovvero dei soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FACCO e dal Sig. Mauro Claudio CASOTTO, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Francesco FACCO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it