F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 28/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COSTANTINI – FUSCO – ATLETICO ASCOLI 2000

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 463 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio COSTANTINI, Giovanni FUSCO, Silvano LUZI e della società A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO COSTANTINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle

N.O.I.F. per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: AVIS RIPATRANSONE – ATLETICO ASCOLI 2000 del 16.02.2018; ATLETICO ASCOLI 2000 – MARTINSICURO SPORT del 23.02.2018 - s.s 2017-18, tutte valevoli per il campionato di Serie D Calcio a 5, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore LUZI Silvano, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIOVANNI FUSCO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore LUZI Silvano e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare nelle gare: ATLETICO ASCOLI 2000 – FUTSAL CASELLE del 29.09.2017; AVIS RIPATRANSONE – ATLETICO ASCOLI 2000 del 16.02.2018; ATLETICO ASCOLI 2000 – MARTINSICURO SPORT del 23.02.2018 - s.s 2017-18,

tutte valevoli per il campionato di Serie D Calcio a 5, ed inoltre, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore nella gara: ATLETICO  ASCOLI  2000  –  FUTSAL  CASELLE  del  29.09.2017,  s.s.  2017-18, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore LUZI Silvano, consegnata al Direttore di Gara;

 

SILVANO LUZI, calciatore, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato le gare ATLETICO ASCOLI 2000 – FUTSAL CASELLE del 29.09.2017; AVIS RIPATRANSONE – ATLETICO ASCOLI 2000 del 16.02.2018; ATLETICO ASCOLI 2000 – MARTINSICURO SPORT del 23.02.2018, tutte valevoli per il campionato di Serie D Calcio a 5 s.s 2017-18, nelle fila della A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio COSTANTINI, Giovanni FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000, e Silvano LUZI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il sig. Antonio COSTANTINI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni FUSCO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Silvano LUZI e di 2 punti di penalizzazione e € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ASCOLI 2000;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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