F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 31/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ESPOSITO – ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 65 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo ESPOSITO e della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO ESPOSITO, all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi disinteressato, in occasione della gara di Calcio a Cinque Serie C1, A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra – A.S.D. Futsal Parete, disputata  il 13/01/2018, sebbene unico dirigente della A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra presente, della aggressione perpetrata da una dozzina di sostenitori della A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, fra cui alcuni a volto coperto ed uno armato di un casco per motociclo, ai danni dei calciatori della società ospitata A.S.D. Futsal Parete, non intervenendo a difesa dei tesserati della  società ospitata, non ponendo in essere alcun comportamento mirante alla cessazione dell’aggressione o al soccorso degli infortunati, eventualmente contattando la forza pubblica che invece veniva richiesta dai Commissari di Campo, anzi preoccupandosi unicamente di richiedere all’arbitro che si disputasse la gara nonostante alcuni calciatori della A.S.D. Futsal Parete fossero infortunati per le lesioni dolose riportate e regnasse un clima inidoneo alla disputa di una gara di calcio;

 

A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo ESPOSITO e dal Sig. Giuseppe GHERARDI, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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