F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 146/AA del 04/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASELLA – ASDC GOZZANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alex CASELLA e della società A.S.D.G. GOZZANO SSDRL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALEX CASELLA, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società A.S.D.C. GOZZANO SSDARL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, anche in relazione all’art 22, comma 8, del medesimo codice, per avere, in occasione dell’incontro VARESE - GOZZANO del 21.2.2018, valevole per il Campionato di Serie D - Girone A, eluso scientemente il divieto di accesso al terreno di gioco e negli spogliatoi prima dell’inizio della suindicata gara, seppur consapevole di trovarsi in costanza di un provvedimento inibitorio sino al 07/03/2018, comminato dal Giudice Sportivo, giusto comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale n° 94 del 14/02/2018; ed al termine dell’incontro per aver tentato di accedere all’area spogliatoi e a seguito del diniego da parte degli steward Signori Sergio Visentin e Vittorio Emanuele Venere ( rispettivamente delegato e addetto alla sicurezza per la società Varese Calcio ), dato origine ad un diverbio, degenerato in una violenta colluttazione con colpi reciproci , così causando agli stessi le lesioni meglio indicate e qualificate  nelle rispettive certificazioni medico- ospedaliere offerte in comunicazione, provocando altresì la rottura degli occhiali del Signor Sergio Visentin.

 

A.S.D.G. GOZZANO SSDRL, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere, in occasione dell’incontro VARESE - GOZZANO del 21.2.2018, valevole per il campionato di Serie D - Girone A, dal Signor Alex CASELLA, Direttore Sportivo della società;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.S.D.G. GOZZANO SSDRL e dal Sig. Alex CASELLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione ed € 4.000,00 per il Sig. Alex CASELLA e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D.G. GOZZANO SSDRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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