F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 06/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: D’ALICANDRO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luigi D’ALICANDRO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI D’ALICANDRO, Allenatore di Calcio a Cinque, all’epoca dei fatti svolgente l’attività di tecnico nell’interesse della ASD Real Pozzuoli, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver prestato la propria opera di allenatore inserito nell’organigramma della società ASD Real Pozzuoli con la qualifica di “tecnico prima squadra iscritto albo” in occasione dell’incontro di calcio ASD Real Pozzuoli - ASD Torre del Greco Futsal, valevole per il campionato di Serie C2 girone B del 04.11.2017, senza aver richiesto, per la stagione sportiva 2017/2018, il tesseramento quale tecnico per la predetta società; in violazione, inoltre, dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della suindicata gara ferito al capo, lanciandogli una lavagnetta di plastica, l’allenatore della squadra avversaria Sig. Vito Letizia;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi D’ALICANDRO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di  6 mesi di  squalifica per il sig. Luigi D’ALICANDRO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

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