F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 11/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DUNCAN – US SASSUOLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Joseph Alfred DUNCAN e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

JOSEPH ALFRED DUNCAN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Unione Sportiva Sassuolo Calcio s.r.l., in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “twett” pubblicato sul proprio profilo del social network “twitter” in data 26/12/2018 e riportato sui siti web “www.goal.com” e ”www.fanpage.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Roma – Sassuolo disputata in data 26.12.2018 e valevole per il campionato di Serie A;

 

U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Joseph Alfred DUNCAN, calciatore tesserato per la medesima società;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joseph Alfred DUNCAN e dal Sig. Carlo ROSSI, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6.667,67 di ammenda per il Sig. Joseph Alfred DUNCAN e di € 6.000 di ammenda per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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