F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPRARA – APD SASSOLEONE 2015

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 384 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo CAPRARA e della società APD SASSOLEONE 2015 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORENZO CAPRARA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società APD Sassoleone 2015, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti;

 

APD SASSOLEONE 2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Lorenzo Caprara era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo CAPRARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società APD SASSOLEONE 2015;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo CAPRARA e di € 67,00 di ammenda per la società APD SASSOLEONE 2015;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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