F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 160/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STASI – ASD TRIGORIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico STASI e della società A.S.D. TRIGORIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO STASI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD TRIGORIA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto una missiva/esposto trasmessa all’indirizzo di posta elettronica della Procura Federale contenente espressioni e frasi gravemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro, sia, dell’Arbitro che ebbe a dirigere l’incontro ASD TRIGORIA Vs ASD PRO CALCIO TORBELLAMONACA (svoltosi in data 27.10.18 e valido per il Campionato Giovanissimi Under 14 stagione sportiva in corso), sia, più in generale quello proprio, tanto, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, quanto, degli Organi di Giustizia della FIGC e, in particolare, della Corte Sportiva di Appello Territoriale;

 

A.S.D. TRIGORIA, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico STASI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRIGORIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico STASI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TRIGORIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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