F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 161/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONI – ASD FORTITUDO MOZZECANE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BONI e della società ASD FORTITUDO MOZZECANE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE BONI, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Fortitudo Mozzecane, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia  Sportiva,  in relazione all’art.10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 43, comma 2 del Regolamento LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per aver chiesto indebitamente al Sig. Alberto De Vincenzi, padre della calciatrice Chiara De Vincenzi, il pagamento della somma di € 2.000,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F., della predetta calciatrice;

 

ASD FORTITUDO MOZZECANE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Giuseppe BONI era Presidente al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD FORTITUDO MOZZECANE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BONI e di € 500,00 di ammenda per la società ASD FORTITUDO MOZZECANE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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