F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAGALI Vito – CAGALI Samuele – MANARA – DAMONTE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Vito CAGALI, Samuele CAGALI, Fabio MANARA e Michele DAMONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VITO CAGALI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD US CASALEONE 1956, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione all’ art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Cavalcaselle – Casaleone del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto squalificati, i giocatori Cagali Samuele e Celmeta William, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara succitata; inoltre  in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. per aver, in data 27 ottobre 2018, presso l’impianto sportivo dell’A.S.D. U.S. Casaleone 1956, nel corso dell’incontro Casaleone – Sanguinetto della categoria giovanissimi, dopo essersi avvicinato ad un gruppo di genitori dei giocatori della squadra ospite presenti sugli spalti, tra i quali si trovava la sig.ra Modenese Emanuela, proferito all’indirizzo di quest’ultima, ritenuta responsabile di un esposto alla F.I.G.C. nei confronti del Casaleone, diverse frasi offensive e altre dal contenuto blasfemo;

 

SAMUELE CAGALI, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., per aver egli disputato senza averne titolo, perché squalificato, la gara Cavalcaselle – Casaleone del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, utilizzando il cartellino del giocatore non presente Manara Samuele;

 

FABIO MANARA, in qualità di Dirigente/Allenatore della Società ASD US CASALEONE 1956, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Dirigente/Allenatore della squadra della stessa Società in occasione della gara Cavalcaselle – Casaleone del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto squalificati, i giocatori Cagali Samuele e Celmeta William, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo; inoltre in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. per aver in data 27 ottobre 2018, al termine dell’incontro Casaleone – Sanguinetto, della categoria giovanissimi proferito nei confronti di una mamma di un giocatore del Sanguinetto che era intervenuta per chiedere spiegazioni al Sig. Cagali Vito in merito al comportamento tenuto dallo stesso nei confronti di Modenese Emanuela un frase offensiva;

 

MICHELE DAMONTE, in qualità di Vice Segretario della Società ASD US Casaleone 1956 per la stagione calcistica 2017-18 e Responsabile del Settore Giovanile per la stagione 2018-19, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.,  per  aver  fornito  indicazioni  al  Dirigente  Accompagnatore  Cagali  Vito  ed all’Allenatore Manara Fabio affinché i giocatori squalificati Cagali Samuele e Celmeta William scendessero in campo in occasione della gara Cavalcaselle – Casaleone del 12.05.2018, valevole per il Campionato della Categoria Giovanissimi, utilizzando il cartellino di altri due giocatori non presenti, nello specifico Manara Samuele e Lovato Matteo e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara innanzi indicata gara senza averne titolo;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vito CAGALI, Samuele CAGALI, Fabio MANARA e Michele DAMONTE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 12 mesi di inibizione per il Sig. Vito CAGALI, 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Samuele CAGALI, 12 mesi di inibizione per il Sig. Fabio MANARA e di 12 mesi di inibizione per il Sig. Michele DAMONTE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato

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