F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 170/AA del 25/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCARABELLO – ASD BOVOLONE 1918

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 615 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luca SCARABELLO e della società A.S.D. BOVOLONE 1918 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA SCARABELLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovolone 1918, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 11, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6, lettera c, del Codice di Giustizia Sortiva, per avere pubblicato post sulla propria pagina social Facebook contenenti affermazioni in violazione di norme federali, in quanto le stesse costituiscono denigrazione e/o insulto per motivi di razza nei confronti altro calciatore tesserato, una grave violazione inerente alla discriminazione territoriale, nonché un comportamento lesivo dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A e dei suoi associati, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

A.S.D. BOVOLONE 1918, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, nonché dell’art. 11, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SCARABELLO e dal Sig. Paolo ZAGO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BOVOLONE 1918;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 giornate di squalifica per il Sig. Luca SCARABELLO e di € 334,00 (trecento trentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. BOVOLONE 1918;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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