F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 27/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FURNO – GIACCIO – ASD DI ROBERTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 245 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele FURNO, Giuseppe GIACCIO e della società A.S.D. DI ROBERTO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RAFFAELE FURNO, Dirigente della A.S.D. Di Roberto, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva,  in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, 21, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Di Roberto in occasione della gara Di Roberto-Boys Posillipo del 29.05.2018, valevole per il campionato Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e privo della relativa abilitazione, in qualità di allenatore il Sig. Giaccio Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso sedesse in panchina senza averne titolo;

 

GIUSEPPE GIACCIO, Dirigente della Società A.S.D. Di Roberto nella stagione sportiva 2018-2019, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, e 21, comma 1, delle NOIF, per aver preso parte alla gara Di Roberto-Boys Posillipo del 29.05.2018, valevole per il Campionato Giovanissimi, in qualità di Allenatore della Società A.S.D. Di Roberto senza averne titolo perché privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico e perchè non tesserato per detta Società per la s.s. 2017-2018, nonché per avere assunto un contegno scorretto nei confronti del Direttore di gara;

 

A.S.D. DI ROBERTO, per responsabilità oggettiva in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele FURNO, Giuseppe GIACCIO e Pasquale Giacobetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DI ROBERTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele FURNO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIACCIO e di € 60,00 (sessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DI ROBERTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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