F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 175/AA del 06/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOCCARUSSO – ASD MASSA VESUVIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio BOCCARUSSO e della società A.S.D. MASSA VESUVIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO BOCCARUSSO, rappresentante legale della A.S.D. Massa Vesuvio all’epoca dei fatti, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito l’esercizio di attività da parte dell’allenatore sig. Gennaro Paolella nella stagione sportiva 2017-18 nell’interesse della squadra partecipante al campionato di CA5 Serie C2/B, in difetto di tesseramento;

 

A.S.D. MASSA VESUVIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i predetti soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio BOCCARUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MASSA VESUVIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Antonio BOCCARUSSO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. MASSA VESUVIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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