F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 08/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: POGLIANI – USD CISERANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 358 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Eros Stefano POGLIANI e della società U.S.D. CISERANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

EROS STEFANO POGLIANI, all’epoca dei fatti tesserato quale Direttore Sportivo della società U.S.D. CISERANO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, quale responsabile tecnico della Rappresentativa Nazionale Juniores del girone B Serie D partecipante al Torneo di Viareggio svoltosi dal 7 all’11 maggio 2018, esercitato, avvalendosi dell’autorità dell’incarico ricoperto, continue ed insistenti pressioni sul calciatore Vincenzo Scognamiglio, facente parte della rappresentativa, già tesserato per la società Bustese Milano City, affinché si trasferisse in altra squadra diversa da quella di appartenenza e comunque per affidarsi a lui nello sviluppo della sua carriera sportiva, tentando di convincerlo a firmare anche non meglio precisati documenti, ed a tal fine screditava la società di appartenenza del calciatore sostenendo che in quella squadra non avrebbe avuto prospettive di carriera calcistica in quanto il progetto Milano City sarebbe stato destinato a finire perché parte degli sponsor si stavano spostando verso Chiasso e avrebbero quindi lasciato la Società;

 

U.S.D. CISERANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Olivo FOGLIENI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società

U.S.D. CISERANO ed Eros Stefano POGLIANI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Eros Stefano POGLIANI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CISERANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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