F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 11/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PECCHIA – FUSCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1386 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio PECCHIA e del Sig. Filippo FUSCO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO PECCHIA, all’epoca dei fatti Allenatore della prima squadra della società Hellas Verona FC S.p.A. iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., per aver contribuito, assumendo condotte tali da non consentire al calciatore Michelangelo Albertazzi lo svolgimento dell’attività sportiva, a provocare la risoluzione del contratto di lavoro sportivo concluso tra la società Hellas Verona FC S.p.A. ed il calciatore Michelangelo Albertazzi per la stagione sportiva 2017/2018 dichiarata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti con Lodo del 4 gennaio 2018;

 

FILIPPO FUSCO, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Hellas Verona FC S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., per aver determinato, con le proprie condotte, atte a non consentire al calciatore Michelangelo Albertazzi lo svolgimento dell’attività sportiva, la risoluzione del contratto di lavoro sportivo concluso tra la società Hellas Verona FC S.p.A. ed il calciatore Michelangelo Albertazzi per la stagione sportiva 2017/2018 dichiarata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti con Lodo del 4 gennaio 2018;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio PECCHIA e dal Sig. Filippo FUSCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Fabio PECCHIA e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Filippo FUSCO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it