F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 11/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LANCIANO CALCIO 1920
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 18/19 adottato nei confronti della società LANCIANO CALCIO 1920 avente ad oggetto la seguente condotta:
LANCIANO CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Alessandro TARQUINI tesserato della società LANCIANO CALCIO 1920 per la stagione sportiva 2017-2018, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio DE VINCENTIIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società LANCIANO CALCIO 1920;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 334,00 (trecento trentaquattro/00) di ammenda per la società LANCIANO CALCIO 1920;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.