F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 185/AA del 14/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: HELLAS VERONA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1386 pf 17/18 adottato nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

HELLAS VERONA F.C. S.P.A., per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio Dirigente Filippo Fusco nonché per le condotte ascritte al proprio tesserato Sig. Fabio Pecchia in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 11, ed all’art. 91, comma 1, delle N.O.I.F.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio Setti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società HELLAS VERONA F.C. S.P.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società HELLAS VERONA F.C. S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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