F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 20/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD CASELLINA – ASD LAURENZIANA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pfi 18/19 adottato nei confronti delle società U.S.D. CASELLINA e A.S.D. LAURENZIANA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

U.S.D. CASELLINA, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, da parte del proprio dirigente, sig. Rotondi Massimiliano;

 

A.S.D. LAURENZIANA, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 30 dello Statuto Federale, da parte del proprio dirigente, sig. Bassolino Andrea;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Bellosi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società

U.S.D. CASELLINA e dal Sig. Alfredo Ramponi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAURENZIANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. CASELLINA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società

A.S.D. LAURENZIANA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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