F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 196/AA del 29/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAZZEI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 316 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano MAZZEI avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO MAZZEI, allenatore di base non tesserato, nella stagione sportiva 2017/2018 e nella attuale per alcuna società, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 34, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all’epoca dei fatti e oggi trasfusi negli artt. 33, 37 e 40 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) , per avere, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, in assenza di tesseramento, svolto l’attività di allenatore sia per la società alla A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 (partecipante al Campionato di Prima Categoria - Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo) sia per la C.S. CESE A.S.D. (partecipante al Campionato di Seconda Categoria - Girone B- organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo) figurando in veste di allenatore anche nelle distinte di gara di entrambe le squadre;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano MAZZEI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Stefano MAZZEI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.