F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 197/AA del 01/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MELI – GUERRATO – ASD FONTANELLATO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 823 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MELI, Kevin GUERRATO e della società A.S.D. FONTANELLATO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO MELI, Presidente Società ASD FONTANELLATO CALCIO, in violazione dell’art. 1bis comma 1, 5 e art. 10 comma 2 C.G.S. e artt. 39, 43 c. 1 e 6, 61

c. 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GUERRATO Kevin e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché  per aver  svolto le funzioni  di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gara U.C. CASALESE-ASD FONTANELLATO CALCIO del 6.10.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali di Parma in cui è stato utilizzato il predetto calciatore, in posizione irregolare perché non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

 

KEVIN GUERRATO, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 6 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara U.C. CASALESE-ASD FONTANELLATO CALCIO del 6.10.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali di Parma, nelle fila della Società ASD FONTANELLATO CALCIO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. FONTANELLATO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S;

                                                                                                       

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MELI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società

A.S.D. FONTANELLATO CALCIO e dal calciatore Sig. Kevin GUERRATO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 26 (ventisei) giorni di inibizione per il Sig. Roberto MELI, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Kevin GUERRATO e di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Juniores 2018/2019 e € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. FONTANELLATO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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