F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 01/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: URSINO – PGS SAN PIO X

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Orazio URSINO e della società P.G.S. SAN PIO X avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ORAZIO URSINO, Presidente e rappresentante legale della società P.G.S. San Pio X all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, perché, in tale qualità, pur avendo sottoscritto, in data 1 agosto 2016 un accordo di collaborazione con la società ASD Acireale calcio in virtù del quale la società da lui rappresentata, tra l’altro si obbligava a trasferire ed a rinunziare ai premi ed indennizzi di preparazione di cui alle vigenti normative federali, tutti gli atleti partecipanti al campionato “Juniores Regionale”, che sarebbero stati tesserati dalla ASD Acireale Calcio, in occasione del tesseramento, da parte di quest’ultima società del calciatore Ambra Andrea Salvatore, nel marzo 2018 ricorreva alla Commissione Premi della FIGC per l’ottenimento del relativo premio di preparazione, nonostante, peraltro, nello stesso accordo sottoscritto fosse prevista una apposita clausola arbitrale per eventuali controversie insorte tra le parti contraenti (ricorso accolto con decisione n. 573 in data 22 marzo 2018);

 

P.G.S. SAN PIO X, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orazio URSINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società P.G.S. SAN PIO X;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Orazio URSINO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società P.G.S. SAN PIO X;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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