F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 200/AA del 01/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANELLI – BOUDON – COLLETTA – ASD FELEGARESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 805 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ANELLI, Sean Claude BOUDON, Manuel COLLETTA, e della società A.S.D. FELEGARESE 1951 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO ANELLI, Rappresentante Legale della Società A.S.D. FELEGARESE 1951, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento e trasferimento del calciatore COLLETTA Manuel e per avere consentito l’utilizzo dello stesso pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gare FELEGARESE - TERRE ALTE BERCETO del 9.9.2018, valevole per la Coppa Emilia di Seconda Categoria;

 

SEAN  CLAUDE  BOUDON,  Dirigente  Accompagnatore  Ufficiale  della  Società A.S.D. FELEGARESE 1951, in violazione degli artt. 1 bis comma 1, e 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FELEGARESE - TERRE ALTE BERCETO del 9.9.2018, valevole per la Coppa Emilia di Seconda Categoria, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non in regola col tesseramento ed il trasferimento, il giocatore COLLETTA Manuel, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

 

MANUEL COLLETTA, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver egli disputato la gara FELEGARESE - TERRE ALTE BERCETO del 9.9.2018, valevole per la Coppa Emilia di Seconda Categoria, nelle fila della Società A.S.D. FELEGARESE 1951, senza averne titolo perché non in regola con il tesseramento ed il trasferimento;

 

A.S.D. FELEGARESE 1951, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco ANELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FELEGARESE 1951, Sean Claude BOUDON e Manuel COLLETTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Marco ANELLI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Sean Claude BOUDON, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Manuel COLLETTA, di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione nella Coppa Emilia 2018/2019 per la società A.S.D. FELEGARESE 1951.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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