F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 201/AA del 03/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LAURETI – ASD POL D CAMPITELLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 335 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marco LAURETI e della società A.S.D. POL. CAMPITELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO LAURETI, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico - allenatore di base, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art.41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, perché nel corso della stagione sportiva 2017/2018 effettuava allenamenti nelle strutture della POL. D. CAMPITELLO di calciatori regolarmente tesserati per la società ASD ACCADEMIA CALCIO TERNI, svolgendo altresì durante lo svolgimento del torneo “miglior settore giovanile” che si disputava presso l’impianto della POL.D.CAMPITELLLO in Terni dal 04.05.20128 al 10,.06.2018, attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento degli stessi calciatori nella successiva stagione sportiva 2018/2019 per la stessa società POL.D.CAMPITELLO;

 

 

A.S.D. POL.D.CAMPITELLO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al tecnico LAURETI Marco;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristiano CASTELLANI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL.D.CAMPITELLO e Marco LAURETI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Marco LAURETI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. POL.D.CAMPITELLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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