F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 04/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASTORI – ESPOSITO – TEOFANI – MONDELLA – ASD HONEY SOCCER CITY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 550 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Tamara PASTORI,  Sabino  ESPOSITO,  Dario  TEOFANI,  Stefano  MONDELLA  e  della  società

A.S.D. HONEY SOCCER CITY avente ad oggetto la seguente condotta:

 

TAMARA PASTORI, Presidente della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18, per aver consentito o comunque non impedito che la Società da essa rappresentata avesse ad organizzare e far svolgere un “OPEN DAY” (ovvero un evento con fini promozionali del club), tenutosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo “San Francesco” sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato) al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

 

SABINO ESPOSITO, Dirigente della A.S.D. HONEY SOCCER CITY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18 per aver, di concerto e in concorso con i Sig.ri Dario TEOFANI e Stefano MONDELLA, anch’esso all’epoca dei fatti tesserato per la anzidetta società in qualità di responsabile aria tecnica, provveduto ad organizzare per conto e nell’interesse della A.S.D. HONEY SOCCER un “OPEN DAY” (ovvero un evento con fini promozionali del club), svoltosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo “San Francesco” sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima avuto cura di darne tempestiva e formale comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato) al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

 

DARIO TEOFANI, Dirigente della A.S.D. HONEY SOCCER CITY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18 per aver, di concerto e in concorso con i Sig.ri Sabino ESPOSITO e Stefano MONDELLA, anch’esso all’epoca dei fatti tesserato per la anzidetta società in qualità di responsabile aria tecnica, provveduto ad organizzare per conto e nell’interesse della A.S.D. HONEY SOCCER un “OPEN DAY” (ovvero un evento con fini promozionali del club), svoltosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo “San Francesco” sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima avuto cura di darne tempestiva e formale comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato) al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

 

STEFANO MONDELLA, tesserato in qualità di Allenatore (responsabile area tecnica) per la società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18, per aver, di concerto e in concorso con i Dirigenti della Società Sig.ri Sabino ESPOSITO e Dario TEOFANI, provveduto ad organizzare per conto e nell’interesse della A.S.D. HONEY SOCCER un “OPEN DAY” (ovvero un evento con fini promozionali del  club), svoltosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo “San Francesco” sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima avuto cura di darne tempestiva e formale comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato) al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

 

A.S.D. HONEY SOCCER CITY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai  sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tamara PASTORI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY, Sabino ESPOSITO, Dario TEOFANI e Stefano MONDELLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 (sette) giorni di inibizione per la Sig.ra Tamara PASTORI, di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Sabino ESPOSITO, di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Dario TEOFANI, di 7 (sette) giorni di squalifica per il Sig. Stefano MONDELLA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. HONEY SOCCER CITY;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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