F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 206/AA del 11/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASTORE – ASD POZZUOLI FUTSAL FLEGREA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 341 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gennaro PASTORE e della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL

FLEGREA) avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GENNARO PASTORE, Presidente della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere inviato al Giudice Sportivo la nota del 24.02.2018 con la quale denunziava fatti non tutti veritieri, senza fornire alcun elemento di riscontro;

 

A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna CERRONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) e dal Sig. Gennaro PASTORE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro PASTORE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA);

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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