F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 209/AA del 18/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TURTORO – ASD TURTORO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Armando TURTORO e della società A.S.D. TURTORO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ARMANDO TURTORO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Turtoro, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Russo Claidy nella gara del Campionato Giovanissimi Provinciali del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Valle Telesina - Turtoro del 13.1.2018; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di  Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Turtoro in occasione della gara del Campionato Giovanissimi Provinciale del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Valle Telesina – Turtoro del 13.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Russo Claidy, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. TURTORO, per  responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente sig. Armando Turtoro;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Armando TURTORO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TURTORO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando TURTORO, e di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Giovanissimi Provinciali per la stagione sportiva 2018/2019 e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TURTORO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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