F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 18/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEL MORO – LEONI – DI NISIO – ASD ATLETICO LEMPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Ottaviano DEL MORO, Roberto LEONI, Nisio DI NISIO e della società A.S.D. ATLETICO LEMPA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

OTTAVIO DEL MORO, allenatore di base, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art.23 comma 2 delle NOIF, in relazione a quanto previsto dall'art.40 lettera Da del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito nella stagione sportiva 2017/2018 l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETICO LEMPA partecipante al campionato di prima categoria girone D Abruzzo al Sig. LEONI Roberto persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

 

ROBERTO LEONI, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. ATLETICO LEMPA, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.40 lettera Da del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETICO LEMPA partecipante al campionato di prima categoria girone D Abruzzo stagione sportiva 207/2018 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

 

NISIO DI NISIO, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2017/2018) della società A.S.D. ATLETICO LEMPA, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.40 lettera Da del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. LEONI Roberto persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D ATLETICO LEMPA partecipante al campionato di prima categoria girone D Abruzzo stagione sportiva 2017/2018;

 

A.S.D ATLETICO LEMPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ottavio DEL MORO, Roberto LEONI, Nisio DI NISIO e Daniele DE GIORGIS in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO LEMPA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ottavio DEL MORO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LEONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Nisio DI NISIO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LEMPA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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