F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 29/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALFONSO – IUDICELLO – ASD SAN MAURO CASTELVERDE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo ALFONSO, Giuseppe Mario IUDICELLO, e della società ASD SAN MAURO CASTELVERDE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANGELO ALFONSO, Presidente della Soc. ASD San Mauro Castelverde, nella decorsa stagione sportiva, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Iudicello Giuseppe Mario di svolgere nel corso della stagione sportiva 2017/18 l’attività di allenatore della soc. ASD San Mauro Castelverde, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società;

 

GIUSEPPE MARIO IUDICELLO, in violazione delgi artt. art. 1 bis, comma 1e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico (ora trasfusi nell’art. 33, comma 1 e 37, comma 1, del predetto regolamento, giusta C.U. n. 69 del 13.06.18) ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, e 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato all’obbligo relativo al versamento delle quote annuali 2016/17 e 2017-18, e per avere svolto l’attività di allenatore pur non essendo, all’epoca dello svolgimento di n. 4 gare ufficiali di “2^ Ctg., regolarmente tesserato per la società ASD San Mauro Castelverde, così come si evince dalle distinte relative alle gare, ove veniva peraltro, in alcune delle predette distinte, fittiziamente indicato come collaboratore dell’anzidetta società;

 

ASD SAN MAURO CASTELVERDE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Angelo ALFONSO  in proprio e,  in qualità  di Presidente e  legale rappresentante, per conto della società ASD SAN MAURO CASTELVERDE e Giuseppe Mario IUDICELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Angelo ALFONSO, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe Mario IUDICELLO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD SAN MAURO CASTELVERDE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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