F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 224/AA del 29/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORMIO – ASD MOLFETTA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ENNIO BARTOLOMEO CORMIO, Presidente della società A.S.D. Molfetta Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato in data 3.3.2019 alle ore 22,26 sul social network “Facebook” uno scritto dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del signor Simone Trevisan, arbitro della gara Molfetta Calcio – Fortis Altamura disputata il 3.3.2019;

 

A.S.D. MOLFETTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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